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lunedì 23 settembre 2013

Cassazione: Materiali pedopornografici via Internet: bastano poche "tracce" per rischiare fino a tre anni I giudici di piazza Cavour bocciano il proscioglimento di un minore sul cui computer erano state trovate undici immagini connesse a sfruttamento sessuale di minori. Il fatto che non fossero tra i files "temporanei" convince della volontarietà del possesso




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Materiali pedopornografici via Internet: bastano poche "tracce" per rischiare fino a tre anni
I giudici di piazza Cavour bocciano il
proscioglimento di un minore sul cui computer erano state trovate
undici immagini connesse a sfruttamento sessuale di minori. Il fatto
che non fossero tra i files "temporanei" convince della volontarietà
del possesso
Cass. pen. Sez. III, (ud. 20-09-2007) 08-11-2007, n.
41067


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.
ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro -
Consigliere

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere

Dott. FIALE Aldo -
Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI DI ANCONA;

nei confronti
di:

.....OMISSIS...##., nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza di non luogo a
procedere pronunciata dal collegio dell'udienza preliminare presso il
tribunale per i minori di Ancona del 19 dicembre del 2006;

udita la
relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;

sentito il
Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza
denunciata.

Osserva quanto segue:


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19
dicembre del 2006, il collegio dell'udienza preliminare presso il
tribunale per i minori di Ancona dichiarava non luogo a procedere nei
confronti di .....OMISSIS...##., in ordine ai delitti ascrittigli, perchè i fatti non
costituivano reato.

Al predetto si era contestato il reato di cui
all'art. 600 ter c.p., comma 3, per avere posto in condivisione n. 8
files contenenti immagini pedopornografiche (capo A) nonchè quello di
cui all'art. 600 quater c.p., perchè disponeva di materiale
pedopornografico costituito da 11 foto prodotte mediante lo
sfruttamento sessuale di minori.

Fatti commessi in Fossombrone fino al
14 aprile del 2005.

A fondamento della decisione il tribunale
osservava che nella fattispecie non si poteva escludere che le immagini
pedopornografiche fossero finite nel computer del prevenuto ad insaputa
dello stesso e quindi era legittimo il dubbio sulla sussistenza
dell'elemento psicologico del reato, tanto più che, relativamente al
reato di cui al capo b), quattro delle otto immagini e precisamente
quelle contenute nella cartella denominata "My downloads" erano state
cancellate e siffatta circostanza evidenziava la mancanza di volontà
del minore di detenerle.

Ricorre per cassazione il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minori di Ancona relativamente al
reato di cui al capo b), denunciando, a norma dell'art. 606 c.p., comma
1, lett. e), mancanza, contraddittorietà ed illogicità della
motivazione risultante dal testo del provvedimento nonchè travisamento
della prova risultante dagli atti allegati. Il ricorrente, dopo avere
premesso che degli undici files detenuti sette erano stati rinvenuti
nella cartella denominata "Temp" e quattro in quella poi cancellata
denominata "My downloads", deduceva che i files rinvenuti nella
cartella "Temp" non erano stati affatto cancellati e quindi erano
ancora liberamente accessibili al minore al momento del sequestro dei
suoi elementi informatici; che la cartella "Temp", dove erano stati
rinvenuti i files non cancellati, era diversa dalla "Temporary internet
files" alla quale si era fatto riferimento nella sentenza censurata;
che la collocazione nella cartella "Temp" invece che in quella
"Temporary Internet Files" non poteva dipendere da un occasionale
collegamento in internet come ipotizzato nella sentenza.

Inoltre il
rinvenimento dei quattro files nella cartella "My Download" dimostra
che in precedenza erano stati utilizzati.

Motivi della decisione
Il
ricorso è fondato.

E' opportuno premettere che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 26 del 2006, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593
c.p.p. come modificato dalla L. n. 46 del 2006 e dell'art. 10 della
legge anzidetta che regolava la disciplina transitoria, non esplica
alcun effetto sulla fattispecie, sia perchè il giudice delle leggi non
si è pronunciato sul punto, sia perchè la pronuncia
d'incostituzionalità che ha riguardato le sentenze di cui all'art. 593
c.p.p. non può essere estesa anche a quelle di non luogo a procedure
che hanno natura e caratteristiche diverse. In termini analoghi con
riguardo alle sentenze di non luogo a procedere si è già pronunciata
questa corte con la decisione n. 23938 del 2007.

D'altra parte,
l'impugnazione in questione sarebbe agevolmente qualificabile come
ricorso per saltum perchè si fonda esclusivamente su un vizio
deducibile in sede di legittimità.

Ciò premesso, si rileva che l'art.
600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 600 ter c.p., si procura o dispone di materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto.

La norma prevede due condotte tra loro alternative: il
procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa
la via telematica, ed il disporre, che implica un concetto più ampio
della detenzione. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo diretto
che consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale
pornografico proveniente dalla sfruttamento dei minori.

Nella
fattispecie è pacifico che i files pornografici si trovavano nel
computer del prevenuto. Il tribunale nella sentenza di non luogo a
procedere ha manifestato delle perplessità soprattutto sull'elemento
psicologico osservando che quattro files e precisamente quelli
contenuti nella cartella denominata My Downloads erano stati cancellati
e tale circostanza dimostrava la volontà di non detenerli mentre quelli
contenuti nella cartella di sistema "Temp" erano finiti casualmente nel
computer del prevenuto.

Siffatta motivazione è in parte illogica in
parte in contrasto con le risultanze processuali segnalate dal
ricorrente. La motivazione è illogica nella parte in cui il tribunale,
pur affermando che il rinvenimento delle foto cancellate dimostrava che
in precedenza erano state acquisite e ciò era sufficiente ad integrare
il reato, ha tuttavia sostenuto la mancanza nel minore della volontà di
detenerle e quindi siffatta circostanza avvalorava la dichiarazione
d'innocenza. In realtà la cancellazione dimostrava sì la volontà di non
più detenere quelle immagini, ma non escludeva la consapevolezza della
detenzione precedente, tanto più che le altre immagini contenute nella
cartella "Temp" erano state conservate e non cancellate. Su tale punto
quindi la decisione manifesta palesi incoerenze.

L'assunto del
tribunale secondo cui nella cartella anzidetta le immagini
pornografiche era finite all'insaputa del prevenuto non risulta
avallata da alcun accertamento, come ad esempio una perizia, e comunque
non esclude di per sè la volontà di disporre del materiale pornografico
ricevuto casualmente. In proposito il ricorrente sulla base degli
accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ha precisato che la
cartella "Temp" è una normale cartella di sistema dove i files possono
essere salvati solo dall'utente, come è avvenuto nella fattispecie.
Essa si differenzia dalla cartella "Temporary internet files" ove
effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in
internet in via temporanea. Nella fattispecie però i dati rinvenuti
nella cartella "Temp" erano stati salvati dall'utente, tanto è vero che
al momento del sopralluogo si trovavano ancora nel computer. Su tale
punto la decisione appare in contrasto con gli accertamenti compiuti
dalla polizia e comunque non indica in maniera adeguata la mancanza di
consapevolezza da parte del prevenuto di detenere files che erano stati
salvati in un'apposita cartella.

Alla stregua delle considerazioni
svolte la sentenza impugnata va annullata per l'inadeguatezza della
motivazione in ordine alla ritenuta mancanza dell'elemento psicologico.

P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p. Annulla la sentenza impugnata
con rinvio al tribunale per i minori di Ancona, relativamente al reato
di cui al capo b).

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2007


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c.p. art. 600-ter
c.p. art. 600-quater

 

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