I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 7-6-2013 n. 5056
Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche di malattia professionale. Flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale del 18 settembre 2003.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Sovrintendenza medica generale.
Nota 7 giugno 2013, n. 5056 (1).
Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche di malattia professionale. Flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia professionale del 18 settembre 2003.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale prestazioni, Sovrintendenza medica generale.
Alle
Unità territoriali
Con riferimento all'argomento in oggetto, sin dal 2003, l'Istituto ha, come noto, assunto una serie di iniziative finalizzate ad omogeneizzare i comportamenti sul territorio e a recuperare la piena funzionalità nella gestione del fenomeno tecnopatico, fornendo istruzioni procedurali per l'istruttoria delle denunce di malattie professionali e istituendo appositi tavoli di lavoro presso le Direzioni regionali.
Ciò, con l'intento di garantire, sia la correttezza e l'adeguatezza del procedimento istruttorio, sia di favorire politiche di confronto con le parti sociali per valorizzare le situazioni che precedono il contenzioso formale.
A quest'ultimo riguardo, alcuni Enti di patrocinio hanno posto all'attenzione delle scriventi una questione riguardante la non conformità del procedimento seguito da alcune Unità territoriali ai criteri che ispirano il flusso istruttorio del 18 settembre 2003.
In particolare, è stato segnalato che in alcune Regioni si sta diffondendo la prassi di inviare, anche agli assicurati, questionari finalizzati all'acquisizione di dati e informazioni riguardanti l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo.
Sull'argomento, il citato flusso istruttorio prevede che l'Istituto richieda tutta la documentazione relativa alla valutazione del rischio unicamente ai datori di lavoro ai quali, peraltro, devono essere somministrati i relativi questionari. D'altra parte, anche i citati tavoli di lavoro regionali sono chiamati ad assumere adeguate iniziative nei confronti dei datori di lavoro proprio al fine di ottenere tutta la documentazione sul rischio.
Ciò, anche in considerazione del fatto che gli assicurati raramente sono in possesso di informazioni che, in quanto attinenti al rischio professionale, rientrano nel patrimonio di conoscenze delle aziende in cui si svolgono i cicli produttivi.
Al riguardo, come noto, anche l'art. 19 del T.U., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che il datore di lavoro è obbligato a fornire all'Istituto tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio. Infatti, essendo dette informazioni utili e necessarie per l'istruttoria e la trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, egli non può rifiutarsi di fornirle, con la conseguenza che in caso di ingiustificato rifiuto, è prevista l'irrogazione di apposita sanzione.
Tutto ciò premesso, fermo restando che l'invio dei questionari in uso nelle realtà locali ai datori di lavoro continua ad essere un valido strumento di supporto per la corretta e completa istruttoria delle denunce di malattie professionali, la mancata acquisizione delle notizie in essi richieste, non può costituire di per sè motivo di chiusura negativa della pratica, dal momento che l'istruttoria della stessa deve essere comunque completata. Infatti, come noto, il diritto alla prestazione assicurativa nasce dalla legge, allorquando si verificano le condizioni ivi previste; ne consegue che gli atti dell'Istituto che riconoscono e soddisfano un tale diritto, essendo atti di certazione e ricognizione del diritto stesso, sono qualificabili come atti di mero adempimento e non come atti di concessione della prestazione idonei a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica che preesiste nella sfera dell'assicurato.
D'altra parte, il completamento dell'istruttoria da parte dell'Istituto ha anche lo scopo di attribuire ai provvedimenti di diniego motivazioni che, per la loro fondatezza e completezza, siano attendibili in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario.
Si sottolinea, inoltre, che le informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite non solo sulla base del documento di valutazione del rischio ma, in sede di istruttoria medico-legale, sulla base degli elementi forniti dall'assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatia, nonché sulla base di altri elementi forniti dal datore di lavoro.
Al riguardo, si rinvia a quanto stabilito nella Circ. 15 aprile 2004, n. 25 che espressamente richiama, con riferimento alle malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico "[...] l'importanza di acquisire agli atti della pratica ogni possibile elemento probatorio sul rischio denunciato (documento di valutazione del rischio, schede tecniche e manuali d'uso degli automezzi e macchine semoventi, questionari compilati dal datore di lavoro ecc.)".
Ciò considerato, nell'invitare le Strutture in indirizzo ad attenersi, nella trattazione dei casi di malattie professionali, alle istruzioni fornite nel flusso di cui all'oggetto e richiamate nella presente nota, si dispone che gli eventuali casi chiusi negativamente a causa della mancata compilazione dei questionari da parte degli assicurati vengano riesaminati alla luce delle presenti istruzioni.
I tavoli di lavoro istituiti presso le Direzioni regionali si attiveranno, al fine di allineare su tutto il territorio nazionale il comportamento delle Sedi in termini di conformità del procedimento istruttorio alle istruzioni vigenti, affinché i questionari concernenti la valutazione del rischio lavorativo vengano indirizzati esclusivamente ai datori di lavoro.
Il Sovrintendente medico generale reggente
Dott. Adriano Ossicini
Il Direttore centrale prestazioni
Dott. Luigi Sorrentini
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 19
Circ. 15 aprile 2004, n. 25
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