Multe: sì alla motivazione "per relationem" del Prefetto solo se il verbale è completo
Accolto il ricorso del trasgressore: il Gdp dovrà
accertare se dall'atto della polizia municipale si possono ricavare gli
elementi fattuali e le ragioni giuridiche alla base della sanzione
Cass. civ. Sez. I, 16-11-2007, n. 23747
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario -
Presidente
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio
- Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere
Dott.
CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A.M., elettivamente domiciliata
in ROMA VIA UFFICI DEL VICARIO 35, presso l'avvocato TADDEUCCI
SASSOLINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PREFETTURA DI FIRENZE;
-
intimata -
avverso la sentenza n. 3681/01 del Giudice di pace di
FIRENZE, depositata il 26/11/01;
udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 18/09/2007 dal Consigliere Dott. SPAGNA
MUSSO Bruno;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CALIENDO Giacomo, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di
Firenze, con la sentenza in esame in data 19/11/2001, rigettava il
ricorso proposto da S.A.M. avverso il verbale di contravvenzione in
data 10/11/2000 della Polizia Municipale di Firenze avente ad oggetto
la violazione dell'art. 157 C.d.S., (sosta lontana dal margine della
carreggiata stradale).
La S. aveva, con due motivi, dedotto la carenza
di motivazione del verbale e la nullità della notifica dello stesso per
mancanza di sottoscrizione attestante la conformità della copia; in
proposito l'adito Giudice di Pace aveva, da un lato affermato che "per
quanto attiene invece la lamentata succinta motivazione del
provvedimento prefettizio è da rilevare che tale provvedimento
interviene tra un verbale redatto dalla Polizia Municipale ed un
ricorso da parte del trasgressore per cui è sufficiente fare
riferimento a tali atti per formulare brevemente la motivazione, stante
del resto la mole di ricorso che gli uffici della prefettura sono
costretti ad esaminare" e, dall'altro, che il verbale di accertamento
va notificato, come è prassi da sempre, in fotocopia e non autenticato,
e sottoposto con i numeri di matricola dagli agenti accertatoli ad
evitare il ricorso a copie autentiche gravose per l'Amministrazione,
per ulteriore lavoro e antieconomiche per il trasgressore.
Ricorre per
cassazione la S. con due motivi; non ha svolto attività difensiva
l'intimata Prefettura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di
ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del
1981, art. 18, L. n. 241 del 1990, art. 3, e artt. 203, 204 C.d.S.,
quanto alla motivazione di rigetto del ricorso addotta dal Prefetto.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 201 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 14, in ordine
alla non asserita nullità della notificazione del verbale di
accertamento per mancanza di sottoscrizione attestante la conformità
della copia all'originale.
Il ricorso merita accoglimento quanto al
primo motivo; è da rilevarsi in proposito che, se da un lato, per
quanto stabilito da questa Corte (tra le altre Cass. n. 16203/2003) è
ammissibile la motivazione per relationem, in tema di provvedimento
ingiuntivo per violazioni amministrative, dall'altro lato, sempre per
quanto statuito da questa Corte (Cass. 11351/2005), tale motivazione
per relationem si appalesa legittima sempre che risulti strutturata
secondo uno specifico richiamo ad altri atti ed elementi del
procedimento istruttorio, conosciuti o conoscibili dai destinatali, dai
quali siano ricavabili sia gli elementi fattuali che le ragioni
giuridiche del provvedimento.
In definitiva, deve affermarsi possibile
nel provvedimento prefettizio di ingiunzione detta forma di motivazione
che rinvia ad altri atti, tra cui il verbale, sempre che tali atti, a
cui si fa appunto riferimento per relationem, contengano specifici ed
esaustivi elementi in base ai quali desumere le ragioni, della L. n.
241 del 1990, ex art. 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 18, della
contestata violazione e della conseguente sanzione amministrativa.
Nella fattispecie in esame, ove il provvedimento ingiuntivo prefettizio
si limita a riportare, come desumibile dalla decisione impugnata, gli
estremi del verbale e la norma del codice della strada violata,
censurabile è la decisione del Giudice di Pace, che non tenendo conto
del sopraesposto principio di diritto, ritiene idonea la motivazione
del provvedimento del Prefetto "intervenendo" quest'ultimo "tra un
verbale redatto dalla polizia municipale e il ricorso del
trasgressore... stante del resto la mole di ricorsi che gli uffici
della Prefettura sono costretti ad esaminare".
Dovrà, pertanto, il
Giudice di Pace accertare, in sede di rinvio, se dal verbale in
questione risulta effettivamente desumibile, in virtù della
soprarichiamata normativa, non solo la violazione dell'art. 57 C.d.S.,
ma anche, con riferimento alla concreta fattispecie, la ragione della
conseguente sanzione amministrativa.
Infondato, è, invece, il secondo
motivo: del tutto priva di pregio, come tra l'altro già rilevato dal
Giudice della fase di merito, è la relativa censura attinente la
nullità della notifica del verbale in questione per mancanza di
sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale della conformità della
copia all'originale: non vi è alcuna norma che prevede a pena di
nullità del verbale che la copia notificata debba essere
contraddistinta dalla sottoscrizione dello stesso pubblico ufficiale
che ha redatto l'originale ai fini dell'attestazione della sua
conformità. In particolare, l'art. 201 C.d.S., comma 3, prevede solo
che "alla notificazione si provvede..., ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".
P.
Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata decisione e rinvia,
anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Firenze,
in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, il 18 settembre
2007.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007
Nessun commento:
Posta un commento