La diminuzione della capacità lavorativa derivante da sinistro stradale deve essere risarcita a titolo di lucro cessante |
(Sezione terza, sentenza n. 7631/10; depositata il 30 marzo) |
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2010, n. 7631
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2010, n. 7631
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 6 e 8.9.93 C.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Piacenza Cl.Ma. e la s.p.a.
Assitalia per essere risarcito dei danni patito a seguito di incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), allorquando l'auto guidata dal Cl., che aveva impegnato il crocevia nonostante la luce rossa del semaforo, aveva urtato la sua auto Golf sulla fiancata sinistra, causandogli gravi lesioni e danni materiali.
I convenuti si costituivano, nulla eccependo sulla responsabilità, ma contestando l'entità del danno lamentato ed opponendosi alla richiesta di provvisionale.
Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento di L. 103.406.800, oltre interessi dal 24.1.94 al 31.12.95, rivalutazione monetaria e interessi dall'1.1.96.
Proponevano appello principale Assitalia e Cl. ed appello incidentale il C.: con sentenza depositata il 22.7.04, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento degli appelli, determinava in L. 84.376.185 il risarcimento dovuto al 24.2.94 dopo il versamento dell'acconto, di cui L. 52.913.000 per capitale rivalutato ed il residuo a compenso del ritardato risarcimento, per cui l'entità della condanna veniva determinata dalla somma dell'importo suddetto e degli incrementi, per rivalutazione monetaria ed interessi legali applicabili sul capitale (L. 52.913.000) annualmente rivalutato.
Veniva riconosciuta all'Assitalia la restituzione dell'eventuale differenza in euro tra L. 168.738.484 versate a titolo di risarcimento il 13.11.00 e la somma predetta calcolata sino a tale data.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. con quattro motivi, mentre l'Assitalia ha resistito con controricorso e nessuna attività difensiva è stata svolta dal Cl..
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.L. n. 857 del 1976, art. 4, avendo la Corte di merito illegittimamente respinto la sua richiesta che per gli anni dal 1992 al 1996 gli fosse riconosciuta, a titolo di risarcimento, la differenza tra il reddito derivante dal vecchio impiego e quello successivo da lavoro autonomo intrapreso ex novo.
Con il secondo motivo lamenta, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, la violazione dell'art. 1226 c.c., ed omessa motivazione, per la mancata liquidazione equitativa del danno derivante dal licenziamento a causa del sinistro.
Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 1194 c.c. e art. 1208 c.c., n. 3, avendo la Corte di merito erroneamente imputato interamente al capitale l'acconto di L. 75.000.000 pagato in corso di causa dall'Assitalia.
Con il quarto motivo denuncia infine contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine al calcolo della liquidazione del danno alla salute temporaneo, violazione dell'art. 1226 c.c., ed omessa motivazione in ordine alla sua mancata applicazione.
Il primo motivo è fondato.
Il diniego, da parte dei giudici d'appello, di riconoscere al ricorrente il risarcimento, a titolo di lucro cessante, del danno derivante dalla differenza tra il reddito percepito dal C. nel 1991 quale lavoratore dipendente ed i minori redditi da lavoro autonomo dal medesimo percepiti nei tre anni successivi, deve ritenersi assolutamente illegittimo.
Esso si pone, in particolare, in contrasto con la norma della L. n. 39 del 1977, art. 4 e con i criteri di liquidazione in essa stabiliti.
Come è noto, tali criteri sono applicabili, in tema di risarcimento danni alla persona derivanti dalla circolazione stradale, nei soli casi in cui il danneggiato sia percettore di reddito di lavoro (Cass. n. 10269/94) e sempre che dal sinistro sia derivata una invalidità permanente che abbia cagionato un danno correlato al mancato guadagno futuro conseguente ad una riduzione della capacità lavorativa.
In tali casi "le dichiarazioni dei redditi hanno efficacia probatoria privilegiata, ai sensi della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, soltanto quando ricorrano due condizioni: oggetto del giudizio sia l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. del responsabile, L. n. 990 del 1969, ex art. 18; che il danno che si intende provare con la dichiarazione dei redditi sia costituito da una contrazione del reddito conseguente ad invalidità permanente" (Cass. n. 11007/2003).
Entrambe dette condizioni ricorrono nel caso di specie, così come non è contestato in atti che il ricorrente sia stato licenziato, a causa dell'incidente, dal suo lavoro di macchinista teatrale a partire dal 31.7.92 e che abbia successivamente intrapreso una nuova attività di lavoro autonomo.
A prescindere dalla circostanza che in tema di liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuita capacità "il D.L. n. 587 del 1976, art. 4...non richiede che il reddito desumibile dal modello 740 debba essere altrimenti avvalorato..." (Cass. n. 6941/1996), soccorre nella specie anche la considerazione che il repentino e necessitato cambiamento di attività lavorativa rende del tutto presumibile l'allegata differenza tra i redditi da lavoro prima dichiarati dal C. e quelli successivi da lavoro autonomo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto, in particolare, del ruolo specifico e determinante che assumono in subiecta materia le dichiarazioni fiscali, risulta pertanto assolutamente arbitrario il rilievo secondo cui "le dichiarazioni fiscali non provano che C. non potesse raggiungere un guadagno più elevato di quello dichiarato".
In conclusione, l'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010
Nessun commento:
Posta un commento