Guardia di Finanza - Unità navali - Indennità di servizio esterno
FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 02-02-2010, n. 178 |
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le parti ricorrenti (tutte appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio a Porto S. Stefano presso le unità navali) hanno chiesto - in relazione alle mansioni esterne di manutenzione di bordo svolte - l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità per lo svolgimento di servizi esterni, prevista dall'art. 2 legge 28.4.1975.
In particolare hanno lamentato la violazione di legge sotto molteplici profili, l'eccesso di potere per contraddittorietà delle circolari,la violazione dell'obbligo di provvedere.
Nel dettaglio si assume che l'amministrazione avrebbe eluso l'obbligo normativo emanando una circolare restrittiva, a fronte di comportamento diverso tenuto dall'arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato.
Si è costituita l'amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Sono state prodotte memorie e documenti.
È stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento.
Nel corso dell'udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente dichiarato perento il ricorso nei confronti di C.A., perché non ha richiesto la fissazione dell'udienza prima della scadenza del termine di perenzione.
Il ricorso è fondato.
Invero la norma di cui all'art. 42 DPR 395/1995 non prevede il requisito del turno di durata pari all'orario obbligatorio giornaliero.
Per contro la norma invocata dispone al primo comma:"A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde".
Ne consegue che la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 238370 del 3/7/1996, interpretando in termini restrittivi la disposizione normativa ed introducendo requisiti ulteriori, si pone in contrasto con una disposizione sovraordinata, e, pertanto, è illegittima.
Inoltre, la giurisprudenza ha già chiarito che non occorre che il turno sia articolato per 24 ore "Il servizio esterno che dà diritto allo speciale compenso dell'indennità per servizi esterni, istituita dall'art. 12 d.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, estesa al personale del Corpo della guardia di finanza prima dall'art. 42 d.P.R. n. 395 del 1995, e poi dall'art. 50 d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, deve avvenire sulla base di ordini formali di servizio, deve riguardare turni ben precisi anche se non estesi a tutto l'arco delle ventiquattro ore, deve essere ricompreso nelle particolari ipotesi stabilite dagli art. 9 e 42 d.P.R. n. 395 del 1995 (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3583)."
Ne deriva il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della maggiorazione della indennità giornaliera, nei limiti della prescrizione quinquennale, in relazione ai servizi esterni per lavori di bordo dai medesimi svolti.
Per queste ragioni il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, e per l'effetto riconosce il diritto alla maggiorazione dell'indennità, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
Dichiara perento il ricorso nei confronti di C.A..
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, escluso C.A., che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA, spese e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo Testori, Presidente FF
Riccardo Giani, Primo Referendario
Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore
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