Permesso di soggiorno per motivi di studio: sì al rinnovo se l'immigrato ha sostenuto gli esami prima della conclusione dell'anno accademico |
La legge prevede, infatti, che la carta venga rinnovata agli studenti che nel primo corso abbiano superato una verifica di profitto e almeno due negli anni successivi. Non bisogna prendere in considerazione l'anno solare |
N. 01123/2010 REG.DEC.
N. 01019/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2005, proposto da:
Questura di Firenze, in persona del Questore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Questura di Firenze, in persona del Questore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
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per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE, Sezione I, n. 5880/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Buccellato per delega dell'avvocato Iaria e l'avvocato dello Stato Geradis.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Questura di Firenze riferisce che il sig. - (cittadino tunisino) fece ingresso nel 2000 nel territorio nazionale ed ottenne un permesso di soggiorno per motivi di studio, il quale sarebbe venuto a scadere in data 19 dicembre 2000.
Successivamente, il cittadino straniero chiese ed ottenne un rinnovo del permesso per motivi di studio, allegando di essere iscritto alla Facoltà di architettura dell’Università degli studi di Firenze (il permesso in questione aveva validità sino al 31 agosto 2002).
Risulta agli atti che con istanza in data 4 novembre 2002, il cittadino straniero ebbe a richiedere un ulteriore rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
All’esito di una breve fase di interlocuzione con l’interessato, con provvedimento in data 23 dicembre 2002 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado) il Questore di Firenze respingeva l’istanza in questione.
Dall’esame dell’atto in parola emerge che la Questura ritenesse dirimente in senso ostativo all’accoglimento dell’istanza la circostanza per cui il sig. -non avesse sostenuto, nel corso dell’intero anno solare 2002, alcun esame di profitto.
Secondo la Questura, infatti, “il disposto normativo di cui all’art. 46, comma 4 del d.P.R. 394/99 prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio sia concesso allo straniero che abbia superato nel primo anno di corso almeno una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche, fermo restando comunque il numero complessivo dei rinnovi, i quali non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.
Il provvedimento in questione veniva impugnato dal cittadino straniero innanzi al TAR della Toscana il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, lo accoglieva e disponeva l’annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso.
Secondo i giudici fiorentini, in particolare, risultava dirimente ai fini del decidere la circostanza (per altro, allegata dal ricorrente solo in corso di causa) secondo cui “alla data di adozione del provvedimento (23 dic. 2002) non erano ancora esaurite le sessioni ordinarie degli esami di profitto previste dall’art. 8 del regolamento didattico della Facoltà di Architettura, sicché non poteva ritenersi operante la causa ostativa prevista dall’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394 del 1999 nei confronti di coloro che non abbiano superato almeno due verifiche per ciascuno degli anni ‘di corso’ successivi al primo”.
La pronuncia in questione veniva impugnata in sede di appello dalla Questura di Firenze, la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando un unico, complesso motivo di doglianza.
Si costituiva in giudizio il sig. Chouk Jamil Ben Bennour, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Questura di Firenze avverso la sentenza del T.A.R. della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto da un cittadino tunisino avverso il provvedimento con cui l’Organo statale ha respinto l’istanza finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato per motivi di studio.
2. Con l’unico motivo di appello la Questura di Firenze non contesta in via di principio l’argomento logico-giuridico sotteso alla pronuncia oggetto di gravame (ossia, la tesi secondo cui l’art. 46 del d.P.R. 394 del 1999, laddove ammette al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio solo il cittadino straniero il quale abbia sostenuto almeno due esami di profitto nel corso dell’anno, debba essere inteso nel senso di ammettere il rinnovo anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – lo straniero non abbia sostenuto alcun esame nel corso di un determinato anno solare, ma vi abbia provveduto prima della conclusione dell’anno accademico – il quale, nel caso di specie, si sarebbe concluso solo nell’aprile dell’anno successivo -).
Al contrario, la Questura osserva che la circostanza richiamata al precedente capoverso (la quale, lo si ripete, risultava idonea anche secondo la Questura a supportare il rinnovo del permesso, quanto meno in via di principio) non sia stata in alcun modo esplicitata dallo straniero nel corso dell’istruttoria procedimentale conclusasi con l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (nonostante lo stesso cittadino straniero fosse stato espressamente interrogato dalla Questura sulla questione degli esami sostenuti nel corso del 2002), ma sia stata allegata per la prima volta solo in corso di giudizio.
Al riguardo, l’Avvocatura erariale osserva che “il provvedimento amministrativo è emanato legittimamente sulla base degli elementi di fatto esistenti nel momento in cui la competente autorità esamina la domanda del privato, elementi da questo stesso forniti o indicati; pertanto non può parlarsi di illegittimità di un atto il quale, al momento della sua formazione, ha considerato correttamente la situazione di fatto ad esso sottesa ed ha tratto da questa la propria determinazione in ordine a quanto prospettato dal privato. Nessuna censura, quindi, può essere mossa al rifiuto del Questore il quale si presenta perfettamente conforme al parametro legale al momento della sua emissione (23.12.2002)”, dal momento che la rimozione della causa ostativa di cui al comma 4 dell’art. 46 del citato d.P.R. 394/99 è avvenuta molto più tardi, ovvero nell’aprile 2003”.
2.1. Il motivo in questione non può trovare accoglimento.
Dal punto di vista della configurazione giuridica del caso di specie, non appare contestabile che il primo periodo del comma 4 dell’art. 46, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, laddove prevede che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche” debba essere inteso nel senso che la nozione di ‘anno di corso’ non vada riferita all’anno solare, bensì alla diversa articolazione dei cicli di studio aventi periodicità annuale.
Conseguentemente – ed in via di principio – la pronuncia in epigrafe merita di essere condivisa per la parte in cui - per un verso – ha rilevato che l’art. 8 del regolamento didattico della Facoltà di architettura consente di sostenere gli esami di profitto delle sessioni ordinarie sino al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e – per altro verso – che l’odierno appellato avesse effettivamente sostenuto due esami di profitto nel mese di aprile del 2003, in tal modo soddisfacendo le previsioni di cui al richiamato art. 46 in relazione all’anno accademico 2001-2002.
Tanto premesso in ordine alla regolarità sostanziale della posizione del cittadino straniero in relazione alle disposizioni in materia di accesso degli stranieri alle Università, occorre interrogarsi in ordine alla fondatezza dell’argomento di doglianza secondo cui – sotto il profilo processuale – il provvedimento impugnato in prime cure resterebbe esente dalle censure rubricate, per essere stato adottato sulla base di una corretta valutazione della situazione in fatto esistente al momento della sua adozione (dicembre 2002), con la conseguenza di escludere la sua illegittimità alla luce di allegazioni in fatto emerse solo in un momento successivo a quello della sua adozione (aprile 2003).
L’argomento non può trovare accoglimento se solo si consideri che, la corretta applicazione del pertinente quadro normativo (art. 46, d.P.R. 394, cit.) comportava che la Questura avrebbe potuto rilevare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno non già al termine dell’anno solare 2002, bensì (trattandosi di richiesta di rinnovo per motivi connessi alla frequenza di un corso universitario) solo alla fine dell’anno accademico di riferimento (aprile 2003).
Conseguentemente, non può in alcun modo affermarsi (come, pure, si tenta di fare in sede di appello) che la Questura abbia fatto corretto governo della pertinente disciplina regolamentare in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui il provvedimento di rigetto era stato adottato, atteso che la stessa scelta di adottare un provvedimento conclusivo in un momento intempestivo, aveva posto l’Amministrazione (per sua colpa) in condizione di adottare le proprie determinazioni sulla base di un quadro giuridico-fattuale non pertinente, conseguentemente sottoponendola al rischio di adottare un atto conclusivo viziato di eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e per carenza dei presupposti legittimanti.
3. Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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