MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2012, n. 77
Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato. (12G0097) (GU n. 135 del 12-6-2012 )
testo in vigore dal: 27-6-2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della salute del 16 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n.
299, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21
marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n.
270, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21
marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento
(CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113,
recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo
1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in
polietilentereftalato riciclato;
Vista la richiesta avanzata da un operatore riguardante
l'autorizzazione alla produzione per il settore ortofrutticolo di
cassette traforate di polipropilene, ottenute da plastica riciclata,
aventi l'8-10% della superficie vuota;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle
Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie
plastiche riciclate;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita'
che si e' espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata in data 22 giugno 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 29 novembre 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20
aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti
modifiche:
a) All'articolo 13-bis, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I produttori di cassette che impieghino materia prima
plastica riciclata devono notificare all'Autorita' sanitaria
territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene
ad alta densita' riciclato.».
b) l'allegato V, parte B e' sostituito dall'allegato al presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 aprile 2012
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 231
--------------------------------------------------------------------------------
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del
22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 384 del 29 dicembre 2006.
- Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del
27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di
plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e
che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, e' stato
pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.
- Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del
14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 12 del 15 gennaio 2011.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto del Ministro della salute 22 dicembre
2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21
marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 14 febbraio 2006.
- Il decreto del Ministro della salute 12 dicembre
2007, n. 270 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2008.
- Il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010,
n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in
polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 13-bis del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 e' il seguente:
«Art. 13-bis. - 1. In deroga a quanto stabilito
all'art. 13 e' consentita la produzione di cassette in
polipropilene e polietilene ad alta densita' a condizione
che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano
costituiti da materie plastiche originariamente idonee al
contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal
presente decreto;
b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a)
non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli
alimenti.
2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a
contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i
prodotti alimentari riportati nell'allegato V.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle cassette legalmente prodotte e/o
commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a
quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, nonche' della Turchia.
3-bis. I produttori di cassette che impieghino materia
prima plastica riciclata devono notificare all'Autorita'
sanitaria territorialmente competente l'impiego di
polipropilene e polietilene ad alta densita' riciclato.».
- Il testo vigente dell'allegato V del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, e' il seguente:
«Allegato V
Parte A.
Cucurbitacee con buccia non commestibile.
Frutta a guscio con guscio.
Frutta varia con buccia non commestibile.
Legumi freschi con baccello.
Ortaggi a bulbo non freschi.
Parte B.
I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono
venire in contatto con cassette traforate in:
1) polietilene ad alta densita' in modo tale che la
superficie plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo
della superficie interna della cassetta stessa;
2) polipropilene in modo tale che la superficie
plastica non superi il 92% dello sviluppo della superficie
interna della cassetta stessa.
Agrumi
Cavoli
Drupacee ad eccezione delle ciliegie
Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a
cachi e fichi
Funghi
Ortaggi a bulbo
Ortaggi a foglia ed erbe fresche
Ortaggi a frutto
Ortaggi a radice e tubero
Ortaggi a stelo
Pomacee
Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti
ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra
riportate si deve fare riferimento all'allegato I del
regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella G.U.U.E
serie L 29 del 2 febbraio 2006».
Allegato
(Art. 1, comma 1)
Parte B
I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in
contatto con cassette traforate in:
1) polietilene ad alta densita' in modo tale che la superficie
plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie
interna della cassetta stessa;
2) polipropilene in modo tale che la superficie plastica non
superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della cassetta
stessa.
Agrumi
Cavoli
Drupacee ad eccezione delle ciliegie
Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi
Funghi
Ortaggi a bulbo
Ortaggi a foglia ed erbe fresche
Ortaggi a frutto
Ortaggi a radice e tubero
Ortaggi a stelo
Pomacee
Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che
rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento
all'allegato I del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella
G.U.U.E serie L 29 del 2 febbraio 2006.
Nessun commento:
Posta un commento