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mercoledì 13 giugno 2012

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato


MINISTERO DELLA SALUTE 
  DECRETO 16 aprile 2012, n. 77  
 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato. (12G0097) (GU n. 135 del 12-6-2012 ) 


testo in vigore dal: 27-6-2012
       
   
     
     
    
    
          
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro della salute del 16 febbraio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011;
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto il decreto del Ministro della salute  22  dicembre  2005,  n.
299, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita'  21
marzo 1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
  Visto il decreto del Ministro della salute  12  dicembre  2007,  n.
270, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita'  21
marzo 1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto il regolamento (CE) n.  282/2008  della  Commissione  del  27
marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento
(CE) n. 2023/2006;
  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14
gennaio 2011  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n.  113,
recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo
1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari  o
con  sostanze  d'uso  personale,  limitatamente  alle  bottiglie   in
polietilentereftalato riciclato;
  Vista  la  richiesta   avanzata   da   un   operatore   riguardante
l'autorizzazione alla produzione per  il  settore  ortofrutticolo  di
cassette traforate di polipropilene, ottenute da plastica  riciclata,
aventi l'8-10% della superficie vuota;
  Ritenuto di dover provvedere a modificare  il  citato  decreto  del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in  attesa  dell'adozione  delle
Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle  materie
plastiche riciclate;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  di  sanita'
che si e' espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 22 giugno 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 29 novembre 2011;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1. Al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  104  del  20
aprile  1973  e  successive  modifiche  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) All'articolo 13-bis, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. I produttori  di  cassette  che  impieghino  materia  prima
plastica  riciclata   devono   notificare   all'Autorita'   sanitaria
territorialmente competente l'impiego di polipropilene e  polietilene
ad alta densita' riciclato.».
    b) l'allegato V, parte B e' sostituito dall'allegato al  presente
regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 aprile 2012

                                                Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 231

     
   
   
      --------------------------------------------------------------------------------
     
                 
                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE).
          Note alle premesse:
              - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L  n.  338
          del 13 novembre 2004.
              - Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione  del
          22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei
          materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
          prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
          n. 384 del 29 dicembre 2006.
              - Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione,  del
          27 marzo 2008 relativo  ai  materiali  e  agli  oggetti  di
          plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e
          che modifica il regolamento (CE)  n.  2023/2006,  e'  stato
          pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.
              - Il regolamento UE n. 10/2011  della  Commissione  del
          14gennaio 2011, riguardante i materiali e  gli  oggetti  di
          materia plastica  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
          prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
          n. 12 del 15 gennaio 2011.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni».
              - Il decreto del  Ministro  della  salute  22  dicembre
          2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21
          marzo  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso
          personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          37 del 14 febbraio 2006.
              - Il decreto del  Ministro  della  salute  12  dicembre
          2007, n. 270 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
          21 marzo 1973,  recante  la  disciplina  degli  imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le
          sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso  personale)  e'
          stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
          febbraio 2008.
              - Il decreto del Ministro della salute 18 maggio  2010,
          n.  113  (Regolamento  recante  aggiornamento  del  decreto
          ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
          d'uso   personale,   limitatamente   alle   bottiglie    in
          polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale».

          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  13-bis  del   decreto
          ministeriale 21 marzo 1973 e' il seguente:
              «Art.  13-bis.  -  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito
          all'art. 13 e' consentita  la  produzione  di  cassette  in
          polipropilene e polietilene ad alta densita'  a  condizione
          che:
                a) il materiale  o  le  cassette  di  recupero  siano
          costituiti da materie plastiche originariamente  idonee  al
          contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito  dal
          presente decreto;
                b) il materiale o le cassette di cui alla lettera  a)
          non siano venuti a  contatto  con  sostanze  diverse  dagli
          alimenti.
              2. Le cassette di cui  al  comma  1  possono  venire  a
          contatto, limitatamente al settore  ortofrutticolo,  con  i
          prodotti alimentari riportati nell'allegato V.
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano   alle   cassette   legalmente    prodotte    e/o
          commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e  a
          quelli originari dei Paesi  contraenti  dell'accordo  sullo
          spazio economico europeo, nonche' della Turchia.
              3-bis. I produttori di cassette che impieghino  materia
          prima plastica riciclata  devono  notificare  all'Autorita'
          sanitaria   territorialmente   competente   l'impiego    di
          polipropilene e polietilene ad alta densita' riciclato.».
              -  Il  testo  vigente  dell'allegato  V   del   decreto
          ministeriale 21 marzo 1973, e' il seguente:

                                                          «Allegato V

          Parte A.
              Cucurbitacee con buccia non commestibile.
              Frutta a guscio con guscio.
              Frutta varia con buccia non commestibile.
              Legumi freschi con baccello.
              Ortaggi a bulbo non freschi.

          Parte B.
              I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati  possono
          venire in contatto con cassette traforate in:
                1) polietilene ad alta densita' in modo tale  che  la
          superficie plastica non superi il 50% ±  5  dello  sviluppo
          della superficie interna della cassetta stessa;
                2) polipropilene  in  modo  tale  che  la  superficie
          plastica non superi il 92% dello sviluppo della  superficie
          interna della cassetta stessa.
              Agrumi
              Cavoli
              Drupacee ad eccezione delle ciliegie
              Frutta varia con buccia  commestibile  limitatamente  a
          cachi e fichi
              Funghi
              Ortaggi a bulbo
              Ortaggi a foglia ed erbe fresche
              Ortaggi a frutto
              Ortaggi a radice e tubero
              Ortaggi a stelo
              Pomacee
              Nota:  Per   l'esatta   individuazione   dei   prodotti
          ortofrutticoli  che   rientrano   nelle   categorie   sopra
          riportate si  deve  fare  riferimento  all'allegato  I  del
          regolamento (CE)  n.  178/2006,  pubblicato  nella  G.U.U.E
          serie L 29 del 2 febbraio 2006».

         
       
     
   
   
   
   





                                                                     Allegato
                                                    (Art. 1, comma 1)

                               Parte B

  I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati  possono  venire  in
contatto con cassette traforate in:
    1) polietilene ad alta densita' in modo tale  che  la  superficie
plastica non superi il  50%  ±  5  dello  sviluppo  della  superficie
interna della cassetta stessa;
    2) polipropilene in modo tale  che  la  superficie  plastica  non
superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della  cassetta
stessa.
  Agrumi
  Cavoli
  Drupacee ad eccezione delle ciliegie
  Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi
  Funghi
  Ortaggi a bulbo
  Ortaggi a foglia ed erbe fresche
  Ortaggi a frutto
  Ortaggi a radice e tubero
  Ortaggi a stelo
  Pomacee
  Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti  ortofrutticoli  che
rientrano nelle categorie sopra riportate si  deve  fare  riferimento
all'allegato I del regolamento (CE)  n.  178/2006,  pubblicato  nella
G.U.U.E serie L 29 del 2 febbraio 2006.

     
   
   

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