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giovedì 19 luglio 2012

A1 ed S1 per lavoratori - Chiarimenti.


Ministero della salute
Nota 11-7-2012 n. DGPROGS/17416/I.3.b/1
A1 ed S1 per lavoratori - Chiarimenti.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DG RUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.
Nota 11 luglio 2012, n. DGPROGS/17416/I.3.b/1 (1).
A1 ed S1 per lavoratori - Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DG RUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.



Agli
Assessorati regionali alla sanità


Loro sedi

Agli
Assessorati provinciali alla sanità


delle province autonome di Trento e Bolzano


Loro sedi
e, p.c.:
Alla
SASN - Napoli


Via San Nicola alla Dogana, 9


80133 - Napoli

Alla
SASN - Genova


Via Antonio Cantore, 3


16149 - Genova





A seguito di quesiti provenienti da alcune Regioni, si rappresentano alcuni chiarimenti riguardo la materia in oggetto.
Con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti, l’art. 12 del Reg. (CE) n. 883/2004 stabilisce che il lavoratore in distacco in uno Stato membro, rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro di invio, a condizione che la durata del contratto non superi i 24 mesi (rispetto ai 12 mesi previsti dall’art. 14 del Reg. (CEE) n. 1408/71). Pertanto, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta che il modello S1 potrà essere rilasciato, dalla ASL competente, per tutti i lavoratori, pubblici, privati ed autonomi, previa acquisizione:
- del modello A1 rilasciato dall’Istituto previdenziale competente con validità di due anni;
- della autorizzazione del Paese estero (dal terzo anno in poi di distacco) alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano, notificata per il tramite delle sedi INPS competenti (in allegato l’elenco aggiornato) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (deroga ai sensi dell’art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004).
Si evidenzia che, per i soli lavoratori pubblici, il modello A1 sarà valido per l’intera durata del distacco e che non è richiesta la proroga ex art. 16 in quanto tali lavoratori rimangono sempre assoggettati alla legislazione dello stato di appartenenza.
Per quanto concerne l’ulteriore documentazione da presentare alla ASL, i lavoratori potranno autocertificare il proprio contratto di lavoro, o il provvedimento di incarico.
Si rammenta che, in ogni caso, il modello S1 per tutte le tipologie di lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) deve essere emesso con validità annuale, rinnovabile di volta in volta.


Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza.


Il Direttore dell'ufficio
Dott. Sergio Acquaviva


Allegato (2)
(2) Si omette il testo dell'allegato in quanto non pubblicato alla fonte.

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 12
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 16
Nota 30 marzo 2012, n. DGPROGS/8525/I.3.b/1

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