I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Nota 17-7-2012 n. 4497
Punto Cliente - Nuovo servizio di consultazione "Autoliquidazione".
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.
Nota 17 luglio 2012, n. 4497 (1).
Punto Cliente - Nuovo servizio di consultazione "Autoliquidazione".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate.
Alle
Strutture centrali e territoriali
Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento dei servizi telematici in Punto Cliente è stato realizzato un nuovo sevizio di consultazione riguardante l'autoliquidazione annuale dei premi.
Il nuovo servizio consente agli utenti (titolari di codici ditta e loro intermediari) di visualizzare il premio dovuto e pagato per ogni autoliquidazione e si aggiunge alla consultazione "Debiti e Crediti" già disponibile da tempo.
Il servizio è accessibile da www.inail.it - Punto Cliente nella sezione "consultazione"/"contabile ditta".
Una volta effettuato l'accesso è possibile visualizzare una schermata distinta in due sezioni, "Debiti e Crediti" e "Autoliquidazione".
Autoliquidazione
Cliccando il link "Autoliquidazione" si accede alla "Lista Anni Autoliquidazione" dove è presente l'autoliquidazione dell'anno 2012 (numero di progressivo richiesta 902012 costituito dalla regolazione 2011 e dalla rata anticipata 2012).
Selezionando l'anno appare la schermata che segue dove è indicato il numero di progressivo del titolo di autoliquidazione, l'importo dovuto, la data di scadenza e l'importo complessivo pagato con indicazione della data dell'ultimo pagamento registrato.
Autoliquidazione con rateazione del premio ex L. n. 449/1997 e L. n. 144/1999 - (Codice di agevolazione "070")
Nel caso in cui l'utente abbia scelto di usufruire del beneficio della rateazione ai sensi della L. n. 449/1997 (art. 59, comma 19) e della L. n. 144/1999 è visualizzabile il "DETTAGLIO RATE COMPRENSIVE DI INTERESSE" dove è indicato l'importo di ciascuna rata e la relativa data di scadenza (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre) e le tre rate successive alla prima sono comprensive di interessi.
Qualora la ditta non abbia presentato la dichiarazione delle retribuzioni e il premio sia stato liquidato d'ufficio ai sensi dell'art. 28, 8° comma TU, D.P.R. n. 1124/1965, verranno visualizzate le medesime schermate già illustrate ma comparirà un ulteriore messaggio con il seguente avviso:
"Non risulta trasmessa la dichiarazione delle retribuzioni per il progressivo 90xxxx, pertanto il premio è stato liquidato d'ufficio in base alle ultime retribuzioni dichiarate ai sensi dell'art. 28, 8° comma, D.P.R. n. 1124/1965".
Il Direttore centrale reggente
Ing. Ester Rotoli
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 8-31
L. 17 maggio 1999, n. 144
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 28
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