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giovedì 19 luglio 2012

DURC - Obbligo di richiesta d'utlicio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle Amministrazioni aggiudicatici.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 2-7-2012 n. 37/0012064
DURC - Obbligo di richiesta d'utlicio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle Amministrazioni aggiudicatici.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 2 luglio 2012, n. 37/0012064 (1).
DURC - Obbligo di richiesta d'utlicio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle Amministrazioni aggiudicatici.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


All'
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

Direzione centrale rischi

c.a. Ing. Ester Rotoli

e.rotoli@inail.it
All'
Istituto nazionale della previdenza sociale

Direzione centrale entrate

c.a. Dott. Antonello Crudo

dc.entrate@postacert.inps.gov.it
Al
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Dipartimento della funzione pubblica

c.a. Dott.ssa Giulia Ferrari

giulia.ferrari@giustizia-amministrativa.it

c.a. Dott.ssa Silvia Paparo

s.paparo@funzionepubblica.it
All'
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

c.a. Avv. Giuseppe Busia

g.busia@avcp.it
Alla
Commissione nazionale paritetica delle Casse edili

c.a. Dott. Mauro Miracapillo

direzione@cnce.it




Pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), anche alla luce dei più recenti interventi nomativi e di prassi volti ad evidenziare l'obbligo, da parte delle pubbliche Amministrazioni, di acquisire d'ufficio il Documento al fine di una maggiore semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
In particolare, si chiede se tutte le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche Amministrazioni siano da ricomprendere o meno nel novero dei soggetti che, ai fini del DURC, sono tenuti ad effettuare la richiesta d'ufficio, anche in considerazione del fatto che alcune di esse ritengono che la loro veste giuridica non le accrediti quali "Amministrazioni aggiudicatici" ai sensi dell'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006.
Al riguardo, anche nelle more di un eventuale pronunciamento da parte della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Come evidenziato anche dalla circolare 31 maggio 2012, n. 6/12 della Funzione pubblica, il Legislatore, pur considerando «le peculiarità della disciplina relativa al DURC», ha voluto sancire «un principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative». Pertanto, ai fini di un'effettiva semplificazione degli adempimenti, le richieste d'ufficio del Documento non possono non riguardare tutti i soggetti comunque interessati dalle procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Peraltro, per quanto riguarda, ad esempio, le società autostradali, alcune sentenze hanno affermato che queste rivestono la natura giuridica di organismo di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006 e, come tale, ai sensi dell'art. 3, comma 25, rientrerebbero dunque nel novero delle Amministrazioni aggiudicatrici indicate anche dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, tenute ad applicare le disposizioni delle parti I, III, IV e V dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 (v., in ordine di tempo, TAR Roma, Sezione III, sentenza 9 marzo 2009 n. 2369; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 7 marzo 2008 n. 1094; Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 7 giugno 2001 n. 3090; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 3 dicembre 1991 n. 12966). Tali dispositivi - letti anche alla luce dell'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale l'acquisizione d'ufficio di dati e documenti in possesso della P.A. riguarda anche i gestori di pubblici servizi - portano dunque a ritenere che il DURC vada acquisito d'ufficio anche dalle predette società.
Premesso quanto sopra, si ritiene che il DURC vada altresì acquisito dai soggetti sopra indicati e, in particolare, anche dagli enti e dai soggetti aggiudicatari - compresi i concessionari di lavori pubblici - che operano ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai gestori di pubblici servizi.
Si invitano pertanto gli Istituti in indirizzo a rilasciare agli stessi apposite credenziali di accesso allo Sportello Unico previdenziale.


Il Direttore generale
Dott. Paolo Pennesi

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 6
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3

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